Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. (1)
Note
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.".