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Articolo 38 Legge sull'adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

[Aggiornato al 02/01/2024]

Dispositivo dell'art. 38 Legge sull'adozione

1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

  1. a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
  2. b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  3. c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  4. d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
  5. e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
  6. f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
  7. g) un rappresentante del Ministero della salute;
  8. h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  9. i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  10. l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  11. m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

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