1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
- a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
- b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
- g) un rappresentante del Ministero della salute;
- h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.