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Articolo 2 Legge sul divorzio

(L. 1 dicembre 1970, n. 898)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Dispositivo dell'art. 2 Legge sul divorzio

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Massime relative all'art. 2 Legge sul divorzio

Cass. civ. n. 11722/1993

In tema di divorzio, l'assistenza prestata con visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure non comporta, di per sé, la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi (art. 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898), la quale va intesa, per l'aspetto spirituale, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, per l'aspetto materiale, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le visite giornaliere fossero dettate esclusivamente da motivi umanitari).

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