(massima n. 1)
In tema di divorzio, l'assistenza prestata con visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure non comporta, di per sé, la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi (art. 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898), la quale va intesa, per l'aspetto spirituale, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, per l'aspetto materiale, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le visite giornaliere fossero dettate esclusivamente da motivi umanitari).