1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi(1).
Note
(1)
Tale articolo è stato modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.