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Articolo 11 Legge sulle locazioni abitative

(D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Fondo nazionale

Dispositivo dell'art. 11 Legge sulle locazioni abitative

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

Spiegazione dell'art. 11 Legge sulle locazioni abitative

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è stato istituito, presso il Ministero per le infrastrutture, dal legislatore nel 1998. La disciplina di tale fondo, dei benefici che esso prevede e delle condizioni per l'accesso è stata oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo.

I conduttori che intendano fruire delle somme destinate al Fondo devono dimostrare di possedere una serie di requisiti "minimi", riportati nel quarto comma della disposizione.
Se il Fondo è particolarmente capiente, è prevista la possibilità di concedere misure di sostegno a favore di comuni e regioni, prevedendo la creazione di fondi di garanzia e il reperimento di locazioni a canone "concordato", anche incentivando la rinegoziazione fra le parti delle locazioni che vogliano stipulare contratti con canoni inferiori. Le regioni, ma anche le province autonome, possono provvedere autonomamente a finanziare tali interventi, attraverso le proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

I comuni, per definire entità e modalità di erogazione dei contributi in oggetto, provvedono a pubblicare degli appositi bandi pubblici, che rispettino in primo luogo i requisiti minimi regolati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il Tar ha precisato, in merito alla registrazione del contratto di locazione per accedere all'erogazione del contributo, che tale requisito non si conclude con la prima registrazione del contratto, ma include invece anche ogni annualità successiva di tale tributo.
Il fatto poi che la possibilità di fruire dell'apporto del Fondo sia condizionato dal rispetto delle regole fiscali non sembra contrastare con i principi costituzionali che tutelano i diritti fondamentali della persona, tra i quali rientra quello all'abitazione (si veda a tal proposito l'art. 2 Cost.).
Il beneficio fiscale, infatti, interviene in un momento successivo rispetto all'erogazione del canone e comporta un esonero relativamente ad un periodo di tempo in cui il diritto di abitazione si è realizzato proprio mediante la locazione.
Una importante differenza si coglie tra la disposizione in esame e le agevolazioni fiscali previste all'articolo precedente. L'art. 11, infatti, diversamente dall'art. 10, non richiede, per ottenere il beneficio, che gli immobili siano locati come abitazione principale.

Può accadere che il comune revochi il contributo concesso in un momento precedente. In questo caso, è possibile per il conduttore impugnare tale revoca, risultando infondata l'eccezione di inammissibilità di tale ricorso solo perché il ricorrente avrebbe omesso di notificare l'atto al Ministero e alla regione.
Infatti, è il comune l'ente competente a gestire il procedimento attivato a domanda di parte, compresa la fase dell'esecuzione, della eventuale revoca e della sua impugnazione, non rilevando che le risorse vengano attinte da un Fondo nazionale.
Questioni di legittimità costituzionale sono poi state sollevate in merito alla gestione da parte delle province autonome, in particolare quella di Trento, delle risorse loro conferite.
La provincia di Trento, infatti, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 11 commi 3, 4, 7 e 8 in riferimento all’art. 8, numeri 8 e 15, del d.P.R. 31 agosto 1972/670, Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e alle norme di attuazione.
I commi citati, secondo la ricorrente, avrebbero leso l'autonomia provinciale, poiché vincolano l'utilizzo dei contributi conferiti, imponendo all'ente di utilizzarli non secondo scelte discrezionali autonome, bensì in conformità alla legislazione dello Stato. Ciò contrasterebbe con la norma che fa rientrare tale materia tra le competenze esclusive delle province autonome.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha risposto a tale ricorso sostenendo che il conferimento alle province autonome di competenze in materia di edilizia residenziale, nonché di assistenza pubblica, non ostacola lo Stato nella predisposizione di misure che concretizzino l'obiettivo di facilitare l'ammissione di conduttori con disponibilità economiche inferiori al mercato delle locazioni. Il diritto all'abitazione prima citato, infatti, è un diritto sociale inviolabile dell'individuo, e uno Stato democratico è tenuto a realizzarlo compiutamente e a vigilare sulla sua osservanza. Nonostante questo, la normativa dello Stato non ha un campo d'azione illimitato, ma è circoscritta alla soddisfazione delle precise necessità dalle quali scaturisce la legislazione assistenziale.

È interessante notare come il comma 7 dell’art. 11, recentemente sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 28 marzo n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio n. 80 del 2014, prevede attualmente che le regioni e le province autonome possano attribuire ai comuni le risorse basandosi su parametri diversi rispetto a quello della possibilità di concorre alla realizzazione degli interventi con risorse proprie, come la circostanza che una certa agenzia abbia attribuito alloggi a conduttori che arrivano da alloggi ex IACP, o sottoposti a sfratti, o ancora che abbiano intermediato un numero ci contratti di locazione a canone concordato maggiori negli ultimi anni.

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