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Articolo 10 Legge sulle locazioni abitative

(D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Ulteriori agevolazioni fiscali

Dispositivo dell'art. 10 Legge sulle locazioni abitative

1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.

Spiegazione dell'art. 10 Legge sulle locazioni abitative

La disposizione in oggetto ha una valenza di stampo non immediatamente precettivo, e viene completata da quanto stabilito dalla norma successiva.
Le detrazioni fiscali per i conduttori previste dal primo comma dell’articolo, limitate ai soli contratti agevolati, sono contenute nell’art. 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Con tale disposizione si prevede quindi l'istituzione di un fondo che copra appunto le minori entrate provocate dalla detrazione ai fini IRPEF a favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di redditi, ai quali vengano locati immobili a titolo di abitazione principale.
Tale tipologia di detrazione, inoltre, non può cumularsi con quella prevista infra dal comma 3 dell'art. 11.

Rel. Camera dei Deputati L. 431/1998

(Relazione alla Camera dei Deputati sulla L. 431/1998 recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo")

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L’articolo 10, non modificato dal Senato, reca ulteriori agevolazioni fiscali, prevedendo l’istituzione - tramite il provvedimento collegato alla prossima manovra finanziaria - di un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione di una detrazione di cui potranno avvalersi, ai fini dell’Irpef, i conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale, appartenenti a determinate categorie di reddito. Tali detrazioni non possono comunque essere cumulate con i contributi previsti dall’articolo 11. Quest’ultimo articolo prevede la costituzione di un Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione: in particolare, il comma 3 dispone che le somme assegnate al fondo sono utilizzate per integrare i canoni di locazione per i conduttori meno abbienti nonché per sostenere le iniziative intraprese da comuni per reperire alloggi da concedere in locazione peri periodi determinati. Al riguardo, Il Senato ha precisato che tali iniziative possano essere assunte, oltre che attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione anche attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione. Particolarmente significativa appare anche la modifica introdotta al comma 7 dell’articolo 11, che evidenzia la necessità di premiare i comuni disponibili a concorrere con proprie risorse al Fondo nazionale.

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