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Articolo 236 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Falso in attestazioni e relazioni

Dispositivo dell'art. 236 bis Legge fallimentare

(1) Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies, 182 septies e 186 bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Note

(1) Questo articolo è stato introdotto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
Il legislatore ha introdotto anche un reato commesso dal componente dell'organismo di composizione della crisi nell'ipotesi di sovraindebitamento, del tutto simile a quello descritto nell'articolo in commento.

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