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Articolo 233 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Mercato di voto

Dispositivo dell'art. 233 Legge fallimentare

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore (1) per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

Note

(1) La norma impone che il creditore persegua un proprio interesse, quindi, che riceva un corrispettivo di qualche tipo in cambio dell'impegno a votare in un certo modo.

Ratio Legis

La norma prevede un reato plurisoggettivo (c.d. reato-accordo). La ratio è quella di tutelare il regolare svolgimento della procedura fallimentare.

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