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Articolo 210 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Liquidazione dell'attivo

Dispositivo dell'art. 210 Legge fallimentare

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento [150].

Ratio Legis

Per la liquidazione, non si prevede alcuna formalità. L'unico limite disposto dall'autorità di vigilanza è la proporzionalità tra la liquidazione dell'attivo e i debiti.

Massime relative all'art. 210 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1294/1984

Nella liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo del preventivo parere del comitato di sorveglianza, necessario per la vendita di bene immobile, implica che tale parere debba essere correlato alla situazione in atto al momento della vendita stessa. Pertanto, qualora, dopo una prima consultazione di detto comitato, sia decorso un notevole lasso di tempo, o siano comunque intervenute circostanze tali da evidenziare un mutamento nei prezzi di mercato, deve ritenersi occorrente un nuovo parere del comitato medesimo prima di procedere a quella vendita.

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