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Articolo 150 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Versamenti dei soci a responsabilità limitata

Dispositivo dell'art. 150 Legge fallimentare

Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile (1).

Note

(1) L'ultimo comma è stato aggiunto dal d.lgs. 5/2006, in adesione all'orientamento per cui era possibile opporsi al decreto ingiuntivo emesso ai sensi del primo comma nelle forme previste dagli artt. 645 e seguenti del codice di rito.

Ratio Legis

La disposizione stabilisce un modo per velocizzare il pagamento da parte dei soci limitatamente responsabili di somme dovute alla società, anche se il termine non è scaduto. Optare per l'alienazione della quota avrebbe costituito una scelta inopportuna, in quanto di difficile realizzazione nella pratica (chi acquisterebbe la quota di una società fallita?).

Massime relative all'art. 150 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 9803/1999

Il principio secondo cui, nell'ipotesi di richiesta ad un ufficio giudiziario di un decreto ingiuntivo e di conseguente emissione del decreto, in pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio, non sussiste né relazione di litispendenza né relazione di continenza fra i due procedimenti, ma, difettando il presupposto della diversità dei giudici e dovendo i procedimenti reputarsi pendenti innanzi allo stesso ufficio, si determina - una volta proposta l'opposizione - soltanto l'esigenza della loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui un giudice delegato fallimentare emetta un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 della legge fallimentare in pendenza, avanti al tribunale cui egli appartiene, di un giudizio di accertamento negativo in ordine al credito oggetto dell'ingiunzione. Ciò, perché anche in tal caso il giudice delegato rappresenta soltanto un'articolazione del tribunale e, mancando il presupposto della diversità del giudice, non può configurarsi una sua competenza diversa ed autonoma rispetto a quella del tribunale.

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