Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato (1) è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma (2), intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.