Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 185 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Esecuzione del concordato

Dispositivo dell'art. 185 Legge fallimentare

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136.

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.

Ratio Legis

Si ha esecuzione dell'omologazione solo con il pagamento integrale di tutti i creditori, oltre alle spese di giustizia e al compenso del commissario giudiziale.

Massime relative all'art. 185 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 23638/2007

Gli atti di disposizione patrimoniale eseguiti dopo la chiusura del concordato preventivo da parte del debitore, successivamente dichiarato fallito, devono essere ritenuti validi ed efficaci se intervenuti prima della risoluzione del concordato e della dichiarazione di fallimento sia perché dopo il passaggio in giudicato dell'omologazione il debitore è liberato da ogni vincolo che non sia quello dell'osservanza delle condizioni del concordato e riacquista la capacità di agire e il potere di disporre, sia perché ai sensi dell'art. 140 legge fall., norma riguardante la diversa fattispecie del concordato fallimentare ma applicabile limitatamente al primo comma al concordato preventivo, sono inefficaci soltanto gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito dopo la chiusura del concordato, mentre per gli atti a titolo oneroso, indicati negli artt. 65, 67 e 70 legge fall., i termini per la revocabilità decorrono soltanto dalla riapertura del fallimento.

Cass. civ. n. 16729/2004

Il decreto con cui il tribunale autorizzi la chiusura della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni escludendo, altresì, l'accantonamento di somme a favore di alcuni creditori proposta dal commissario, avendo natura di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, è privo dei connotati della decisorietà e della definitività e, dunque, non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 2080/1989

Manca il presupposto costituito dalla pendenza di una questione di giurisdizione ed è quindi inammissibile il regolamento proposto per sentir riconoscere il difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare, che si sia riservato ogni decisione sulla segnalazione dell'ufficio liquidatorio circa la mancanza di attivo sufficiente a coprire le passività fiscali, in riferimento all'eventualità di una pronuncia risolutoria del concordato conseguente ad accertamento attinente al contenzioso tributario esorbitante dalla giurisdizione di quel tribunale.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!