(massima n. 1)
Il decreto con cui il tribunale autorizzi la chiusura della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni escludendo, altresì, l'accantonamento di somme a favore di alcuni creditori proposta dal commissario, avendo natura di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, è privo dei connotati della decisorietà e della definitività e, dunque, non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.