Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16729 del 24 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto con cui il tribunale autorizzi la chiusura della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni escludendo, altresì, l'accantonamento di somme a favore di alcuni creditori proposta dal commissario, avendo natura di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, è privo dei connotati della decisorietà e della definitività e, dunque, non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

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