(massima n. 1)
L'avviso ai creditori di cui all'art. 171 della legge fallimentare va comunicato nelle forme stabilite nell'art. 126 della medesima legge solamente quando la comunicazione personale con raccomandata o telegramma, prevista nel terzo comma, sia sommamente difficile per le ragioni ivi indicate, fra le quali non sono comprese quelle concernenti l'impossibilitą di accertamento del recapito dei creditori.