(1) Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire (2), devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
- 1) ai creditori ammessi con riserva [96];
- 2) ai creditori opponenti [98] a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- 3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
- 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione [98].
Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.