(massima n. 1)
In tema di fallimento, il creditore non ammesso al passivo, pur potendo, come ogni altro interessato, presentare osservazioni al piano di riparto e potendo giovarsi dell'accantonamento generico e di quegli altri che il giudice delegato può disporre prudenzialmente proprio, ed anche, in relazione all'esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso sulla base di elementi di probabilità, non ha tuttavia diritto ad un accantonamento specifico, né è consentita, per il carattere tassativo delle sue previsioni, un'applicazione dell'art. 113 legge fallimentare che, in analogia, estenda la previsione di accantonamento ai crediti non ammessi. Tale risultato interpretativo non contrasta con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, stante la sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, nel procedimento fallimentare, i creditori non ammessi rispetto a quegli altri creditori considerati dalle specifiche previsioni dell'art. 113 legge fallimentare.