Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni (1), salvo patto contrario (2), e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento (3).
Note
(1)
Il fatto che la legge menzioni solo l'assicurazione contro i danni ha fatto sì che qualche autore sostenesse che il fallimento determinerebbe lo scioglimento dei contratti di assicurazione sulla vita: tuttavia, la giurisprudenza segue un orientamento contrario (il contratto rimane in vita e il credito a favore del fallito, non essendo pignorabile, non ha parte della massa fallimentare
ex art.
45).
(2)
Così come il contratto di assicurazione (
art. 1888 del c.c.), anche il patto contrario di cui parla la norma deve rivestire la forma scritta
ad probationem.
(3)
Il legislatore, laddove si tratti di un rischio che si prolunga anche oltre la fase prefallimentare, ha ritenuto di tutelare l'interesse generale alla salvaguardia dell'equilibrio dei rischi e della massa degli assicurati.