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Articolo 82 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Contratto di assicurazione

Dispositivo dell'art. 82 Legge fallimentare

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni (1), salvo patto contrario (2), e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento (3).

Note

(1) Il fatto che la legge menzioni solo l'assicurazione contro i danni ha fatto sì che qualche autore sostenesse che il fallimento determinerebbe lo scioglimento dei contratti di assicurazione sulla vita: tuttavia, la giurisprudenza segue un orientamento contrario (il contratto rimane in vita e il credito a favore del fallito, non essendo pignorabile, non ha parte della massa fallimentare ex art. 45).
(2) Così come il contratto di assicurazione (art. 1888 del c.c.), anche il patto contrario di cui parla la norma deve rivestire la forma scritta ad probationem.
(3) Il legislatore, laddove si tratti di un rischio che si prolunga anche oltre la fase prefallimentare, ha ritenuto di tutelare l'interesse generale alla salvaguardia dell'equilibrio dei rischi e della massa degli assicurati.

Ratio Legis

Il legislatore ha previsto un trasferimento del contratto di assicurazione ope legis.

Massime relative all'art. 82 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 9758/1993

L'apertura del concordato preventivo a carico dell'assicurato non determina lo scioglimento del contratto di assicurazione contro i danni, al pari degli altri rapporti contrattuali in vigore alla relativa data, dato che le disposizioni degli artt. 72 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in tema di effetti su detti rapporti della dichiarazione di fallimento, non sono richiamate per il concordato dal successivo art. 169. L'instaurazione di tale procedura, peraltro, comporta che i premi inerenti a periodi assicurativi esauritisi prima dell'indicata data restano soggetti al pagamento nella percentuale prevista dal concordato, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 184 del citato regio decreto, mentre i premi attinenti a periodi assicurativi in corso, ancorché dovuti anticipatamente, devono essere integralmente soddisfatti, sottraendosi agli effetti vincolanti di cui al suddetto art. 184.

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