(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto sulla base di una procura alle liti conferita dal procuratore di una società dichiarata fallita successivamente al rilascio della procura in favore del rappresentante, ma anteriormente al conferimento della procura alle liti, in quanto, ai sensi dell'art. 78 della L. fall., il sopravvenuto fallimento determina l'automatico scioglimento dei rapporti di mandato.