(1) Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca (2) scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale(3).
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto (4) è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
[Se è prevedibile che le somme disponibili non possano esse immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.] (5)
Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.(6).
Note
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 472, lettere a) e b)) la soppressione della parole da "Su" fino a "capitale".