(massima n. 1)
L'obbligo del curatore di depositare presso un ufficio postale o istituto di credito le somme riscosse durante la procedura fallimentare (art. 34 L. fall.) giustifica, con riguardo al ritardato pagamento dei debiti pecuniari nei confronti della massa, il riconoscimento, in via presuntiva, a titolo di maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.) della sola differenza tra l'interesse praticato sui depositi e il minor interesse legale.