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Articolo 109 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dispositivo dell'art. 109 Legge sulla protezione del diritto d'autore

La cessione di uno o pił esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltą di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltą spetti al cedente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 109 Legge sulla protezione del diritto d'autore

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Anonimo chiede
sabato 29/04/2017 - Puglia
“Buongiorno, vorrei sapere se posso far liberamente pubblicare in un catalogo, non in vendita, alcune opere di artisti contemporanei in mio possesso che saranno esposte per alcuni giorni in un museo.
Inoltre, vorrei sapere se in base al diritto di possesso, mi viene data libera facolta' di esposizione di tali opere, vista peraltro lassoluta non finalita' di lucro della stessa, ma di sola promozione culturale.
Gli artisti esposti sono tutti viventi e privi di tutela Siae per quanto concerne la riproduzione delle immagini.
Grazie”
Consulenza legale i 06/05/2017
Va subito precisato che, ai fini della risposta al quesito, è del tutto irrilevante che la pubblicazione dell’opera o l’esposizione in un museo non siano accompagnate da alcuna finalità di lucro, né che gli artisti che hanno creato e opere siano o meno iscritti alla SIAE.

La proprietà dell’opera d’arte attribuisce al proprietario solo il diritto di rivenderla, ma non anche il diritto di esporre o far pubblicare l’opera stessa, il quale rimane in capo all’autore di quest’ultima.
L’art. 13 della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941) - inserito nella sezione di quest’ultima che elenca i diritti attribuiti all’autore dell’opera tutelata - così recita: “1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.

Tale diritto è attribuito dalla legge originariamente all’autore dell’opera, ma vi sono spesso anche altri soggetti interessati dalla riproduzione, ossia tutti coloro che entrano in contatto con l’opera in forza di un rapporto giuridico o di fatto con quest’ultima, ad esempio: l’erede, l’acquirente, il donatario, il gestore.

Il diritto di riproduzione non si trasferisce, automaticamente, con l’acquisto dell’opera d’arte, come si evince dall’art. 109 l.d.a.: “La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.(…)”. La norma fa dunque salvo il patto contrario tra le parti, le quali possono concordare, al momento dell’acquisto dell’opera, la trasmissione di diritti ulteriori oltre a quello di proprietà.

Anzi, è senz’altro consigliabile prevedere la cessione del diritto di riproduzione in una clausola del contratto di vendita: a tal riguardo, è bene ricordare, infatti, che la prova dell’avvenuta cessione deve essere fornita per iscritto.

In merito, invece, agli eventi espositivi, l’art. 18 bis bis sempre della medesima legge prevede: “1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere. (…)

Il diritto di concedere in prestito l’opera appartiene quindi all’artista.

Pertanto, anche in ordine a questo aspetto, è bene prevedere espressamente nel contratto di vendita che il collezionista sia legittimato a prestare l’opera per eventi espositivi. Diversamente, il collezionista dovrà sempre richiedere l’autorizzazione all’artista o ai suoi eredi.

In conclusione, tornando al quesito, per poter pubblicare sul catalogo le opere d’arte di cui si è in possesso nonché prestarle ai fini di un’esposizione, anche senza scopo di lucro, occorrerà munirsi dell’autorizzazione degli autori delle opere in questione, salvo che tali diritti non siano già stati acquisiti dal proprietario all’atto della compravendita delle opere, attraverso l’inserimento di apposita clausola nel contratto.