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Articolo 46 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 46 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Tale compenso è irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le categorie interessate(1)(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), e D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177.
(2) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

Massime relative all'art. 46 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 16771/2012

Il diritto di sfruttamento cinematografico attribuito dall'art. 46 l.a. al produttore comprende, salvo patto contrario, ogni possibile utilizzazione economica dell'opera filmica in quanto tale, incluse le eventuali forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film successivamente introdotte dal progresso tecnico.

Cass. civ. n. 12089/2004

I diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, realizzata dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spettano al datore, in forza del contratto di lavoro e pur in mancanza di stipulazione del contratto di edizione, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente, anche in sede collettiva, con onere della prova a carico del lavoratore.

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