Attraverso l’articolo 3 della L.d.a., letto in combinato disposto con l’art.7 comma 1 della medesima legge, è possibile individuare due forme di attività creativa: quella concernente le singole opere, espletata dagli autori di ciascuna di esse, e quella del curatore che dispone delle medesime, coordinandole e uniformandole e, perciò, trasformandole in opera collettiva, tutelata in ogni caso alla stregua di opera dell’ingegno unica, omogenea diversa ed autonoma rispetto alle singole opere dell’ingegno che la compongono.
L’elemento costitutivo dei diritti d’autore dell’opera collettiva è stato diversamente definito dalla dottrina:
secondo taluni autori il coefficiente creativo dell’opera collettiva dovrebbe essere ricondotto alle sole attività di scelta e coordinamento delle varie opere che compongono l’opera collettiva, e non alle successive attività di organizzazione dell’opera;
secondo altri, l’attività creativa del direttore organizzativo dell’opera collettiva corrisponderebbe, alternativamente, all’attività di scelta ovvero all’attività organizzativa;
infine, secondo, altro filone l’opera collettiva deve presentare un gradiente creativo che si declini necessariamente, da un lato, nell’attività di scelta e di coordinamento delle altre opere e, dall’altro, nelle azioni organizzative da cui risulta l’espressione dell’opera collettiva stessa. In mancanza di tale binomio, secondo tale concezione, l’opera dell’ingegno non potrebbe essere classificata come collettiva (L.C Ubertazzi, AIDA, XXI, 2012 pag. 1488).
La Sezione II del Capo IV della L.d.a. disciplina nello specifico le opere collettive, occupandosi con particolare riferimento del rapporto tra le singole opere e l’opera collettiva e delle opere collettive della carta stampata (giornali e riviste).
Infine, è opportuno rilevare che le opere collettive si caratterizzano per la loro “separabilità” a differenza delle opere cd. “composte”, le quali sono dotate un’identità organica che più accentuata rispetto all’identità delle singole parti. Nel momento in cui vengono sottoposte alla suddivisione in parti, conducono ad un risultato espressivo-rappresentativo significativamente diverso rispetto a quello reso dall’opera composta nel proprio complesso. Alle opere composte sono ascrivibili, esemplificativamente, le canzoni, che risultano dall’assemblaggio di una parte letteraria ed una musicale.