(massima n. 1)
La tutela attribuita dagli art. 3, 7 e 8 l. 22 aprile 1941 n. 633 e 34 del regolamento di attuazione approvato con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 in ordine al deposito e alla registrazione delle opere collettive - tra le quali sono esplicitamente ricomprese le riviste - ha per oggetto la scelta e il coordinamento di parti di opere o di opere altrui per conseguire un fine letterario, scientifico, didattico, ed č attribuita sia al coordinatore o direttore dell'opera collettiva che all'elaboratore, anche parziale, che sviluppi e colleghi parte o tutta l'opera collettiva in un "unicum" nuovo e distinto dall'opera base o da parti di essa.