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Articolo 626 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

Dispositivo dell'art. 626 Codice di procedura penale

1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti(1).

Note

(1) Si tratta dell'ipotesi di cui all'art. 624 bis. Si ritiene che la cessazione delle misure cautelari valga solo in relazione ad una misura applicata contestualmente alla sentenza di condanna in appello ex art. 275, comma 2-ter e non anche per le ipotesi di emissione del provvedimento cautelare nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado.

Ratio Legis

Tale norma stabilisce, in un'ottica di garanzia, gli adempimenti formali che derivano dalla cessazione di una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza.

Spiegazione dell'art. 626 Codice di procedura penale

La norma in esame è complementare a quella di cui all'articolo 624 bis, che stabilisce che la corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. Si tratta dell'ipotesi di cui all'art. 624 bis.

Si ritiene che la cessazione delle misure cautelari valga solo in relazione ad una misura applicata contestualmente alla sentenza di condanna in appello ex art. 275, comma 2 ter e non anche per le ipotesi di emissione del provvedimento cautelare nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado.

Nei casi in cui dunque debbano cessare gli effetti di una misura cautelare precedentemente disposta, ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria è tenuta a comunicare immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte di cassazione stessa, affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

Massime relative all'art. 626 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 54913/2016

La disposizione di cui all'art. 626 cod. proc. pen., anche se dettata per l'ipotesi in cui, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, debba cessare una misura cautelare, ovvero una pena accessoria, o una misura di sicurezza, deve ritenersi applicabile alle altre ipotesi di cessazione di una condizione di restrizione della libertą personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ordinato l'immediata comunicazione del dispositivo della decisione al Procuratore Generale, avendo disposto l'annullamento di ordinanza del Tribunale di sorveglianza di applicazione della misura della semilibertą a carico di condannato libero).

Cass. pen. n. 15932/2015

In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.

Cass. pen. n. 3887/1997

La disposizione dell'art. 626 c.p.p. si applica anche quando, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura di prevenzione personale. (Fattispecie in tema di sopravvenuta inefficacia, per effetto della pronuncia della Cassazione, di misura di prevenzione personale applicata provvisoriamente).

Cass. pen. n. 1722/1993

Nel caso in cui la Cassazione annulli l'ordinanza, con la quale il tribunale del riesame abbia revocato il provvedimento cautelare della custodia in carcere, non spetta al giudice di legittimitą disporre il ripristino della medesima, in attesa della nuova decisione. La Corte infatti deve dare immediata comunicazione al procuratore generale, soltanto nell'ipotesi di cessazione della misura. Negli altri casi deve essere il pubblico ministero procedente ad adottare, ove ne esistano i presupposti, gli opportuni provvedimenti.

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