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Articolo 277 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

Dispositivo dell'art. 277 Codice di procedura penale

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari [274] del caso concreto [285 2](1).

Note

(1) Essendo riferibile anche ai detenuti, tale norma si presenta come una concreta applicazione del principio espresso dall'art. 1, comma terzo, della legge sull'ord. pen. (l. 26 luglio 1975, n. 354), secondo cui: "Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari."

Ratio Legis

Tipica norma di garanzia per la posizione soggettiva dell'imputato, la disposizione in esame detta una regola di fondo relativa ai rapporti tra l'esecuzione di tali misure e la tutela dei diritti dell'imputato cui le medesime si riferiscono.

Spiegazione dell'art. 277 Codice di procedura penale

Tale tipica norma di garanzia per la posizione soggettiva dell'imputato, essa detta una regola di fondo relativa ai rapporti tra l'esecuzione di misure cautelari e la tutela dei diritti fondamentali.

Le modalità esecutive devono infatti salvaguardare i diritti della persona, sia pure limitando poi la sfera della tutela ai diritti il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari nel caso concreto.

L'elementare canone di civiltà giuridica enucleato è diretto a garantire la personalità dell'indiziato dal particolare punto di vista dell'esercizio dei diritti che gli competono come persona, di modo che l'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità dovrebbe configurarsi in termini eccezionali.

La norma in esame va comunque raccordata con quella di cui all'art. 285 co. 2, secondo cui la persona sottoposta a custodia carceraria non può subire limitazione della libertà prima del trasferimento in istituto, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

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