1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari [274] del caso concreto [285 2](1).
Note
(1)
Essendo riferibile anche ai detenuti, tale norma si presenta come una concreta applicazione del principio espresso dall'art. 1, comma terzo, della legge sull'ord. pen. (l. 26 luglio 1975, n. 354), secondo cui: "Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari."