Che cosa significa "Gioco e scommessa"?
Il codice civile tratta ne tratta al capo XXI del titolo III del libro IV, per sancire che non compete alcuna azione per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa. Tuttavia, il perdente non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un gioco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. Il 'gioco' acquista rilievo giuridico per l'ordinamento solo se ad esso si ricolleghi una prestazione a contenuto economico (la c.d. puntata).
Secondo alcuni autori, i termini 'gioco' e 'scommessa' esprimerebbero lo stesso concetto, mentre per altri la differenza consisterebbe nel fatto che solo nel gioco la puntata viene fatta dalle stesse persone che prendono parte alla partita o alla gara.
La scommessa è un tipico contratto aleatorio ex art. 1469 del c.c.: difatti, l'obbligo di eseguire la prestazione pattuita è ricollegata al verificarsi di un evento incerto (la vittoria di una certa squadra di calcio o di un cavallo).
Alcune scommesse sono pienamente tutelate (artt. 1934 e 1935 c.c.) e l'ordinamento vi collega la nascita di una obbligazione civile.
Altre sono assolutamente vietate (art. 718 del c.p.) e viene prevista quindi l'applicazione di una sanzione penale (art. 721 del c.p.).
Altre ancora sono meramente tollerate in quanto non proibite (art. 1933 del c.c.): da queste discende una obbligazione c.d. naturale (vincolo di natura morale), in quanto manca del tutto il carattere dell'utilità sociale di tali scommesse.
Secondo alcuni autori, i termini 'gioco' e 'scommessa' esprimerebbero lo stesso concetto, mentre per altri la differenza consisterebbe nel fatto che solo nel gioco la puntata viene fatta dalle stesse persone che prendono parte alla partita o alla gara.
La scommessa è un tipico contratto aleatorio ex art. 1469 del c.c.: difatti, l'obbligo di eseguire la prestazione pattuita è ricollegata al verificarsi di un evento incerto (la vittoria di una certa squadra di calcio o di un cavallo).
Alcune scommesse sono pienamente tutelate (artt. 1934 e 1935 c.c.) e l'ordinamento vi collega la nascita di una obbligazione civile.
Altre sono assolutamente vietate (art. 718 del c.p.) e viene prevista quindi l'applicazione di una sanzione penale (art. 721 del c.p.).
Altre ancora sono meramente tollerate in quanto non proibite (art. 1933 del c.c.): da queste discende una obbligazione c.d. naturale (vincolo di natura morale), in quanto manca del tutto il carattere dell'utilità sociale di tali scommesse.