1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalitą di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
1-bis. Alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano comunque il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e le relative norme di attuazione.