1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 bis, 2 sexies e 3 del presente decreto. Le modalità di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissati con decreto del Ministro delle finanze.
2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio.
3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme.