1. L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.
2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.
3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2 terdecies.