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Articolo 2 novies Disposizioni urgenti in materia fiscale

(D.L. 30 settembre 1994, n. 564)

[Aggiornato al 18/01/2024]

Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA

Dispositivo dell'art. 2 novies Disposizioni urgenti in materia fiscale

1. I soggetti cui č stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolaritāderivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, č autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo.

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