1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonché, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, č dovuto il solo interesse legale. I versamenti giā effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente giā corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.