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Articolo 45 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

[Aggiornato al 09/12/2023]

Dispositivo dell'art. 45 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191 del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell'attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza, pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.

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