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Articolo 44 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

[Aggiornato al 09/12/2023]

Dispositivo dell'art. 44 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Le disposizioni degli articoli 145 e 188 del codice penale si applicano anche a coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile anteriormente all'attuazione del codice, con decorrenza dal giorno dell'attuazione.

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