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Articolo 29 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

[Aggiornato al 09/12/2023]

Dispositivo dell'art. 29 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte a' termini degli articoli 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, può farsi luogo all'applicazione di misure di sicurezza secondo le disposizioni dell'articolo 52 di questo decreto.

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