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Articolo 31 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 31 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.

La presente disposizione - a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1951, n. 604 - si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 21 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

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