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Articolo 15 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 15 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 12 e alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.

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