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Articolo 36 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 36 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La rinunzia alla cittadinanza di cui all'articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.

Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 36 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. J. chiede
mercoledģ 16/11/2022 - Lombardia
“Mia madre ha reso la dichiarazione di riacquisto (non di rinuncia!) della cittadinanza italiana ai sensi dell'Art. 219 della legge 19 maggio 1975 n. 151 innanzi all'autorità competente a norma dell'Art. 36 del c.c. ma, siccome in realtà non ci sono gli elementi probatori che accertino in modo incontestabile che abbia perso la sua cittadinanza d'origine per causa del suo matrimonio con straniero ai sensi dell'Art. 10 della L. 555/1912, domando se la sua volontaria dichiarazione, debba ritenersi come un tacito riconoscimento della perdita del suo status civitatis restando in questo modo "confermata" la su detta perdita, o possa essere contestata per "induzione a compierla" a causa dell'erronea ed infondata attestazione della perdita per causa iure matrimonii. E' possibile impugnare questa sua erronea dichiarazione ed annullarla per essere infondata? Sarebbe come colui che paga una multa per una infrazione che non ha commesso o ammette un reato che non ha commesso. Cosa si deve fare per "rivertire" questa situazione allo stato originaro?”
Consulenza legale i 22/11/2022
Si evidenza come la L. 555/1912, in forza della quale la signora oggetto del quesito avrebbe perso la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero, sia stata abrogata in toto.

Tale normativa è stata sostituita dalla L. 91/1992 che non prevede più la perdita automatica della cittadinanza italiana ma solo, in linea generale, per una scelta libera di volontà dell’interessato a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza e risieda o si stabilisca all’estero.

Secondo l’art. 13 della medesima legge, la cittadinanza perduta può essere riacquistata automaticamente dopo un anno dal trasferimento della residenza in Italia, oppure rendendo una dichiarazione in tal senso al Comune di residenza o all’autorità consolare e trasferendo la residenza in Italia entro un anno.

L’articolo indicato è applicabile anche retroattivamente ai casi di perdita della cittadinanza precedenti all’entrata in vigore della già menzionata legge, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza proprio per i casi di donne che avevano perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con straniero.
La nuova normativa ha introdotto, infatti, una “modalità di riacquisto ipso iure della cittadinanza fondata sulla ricorrenza di presupposti obiettivi, integrati da esplicita dichiarazione di volontà e, per la fattispecie in esame, salvo "espressa rinuncia"” (Cass. Civ. n. 12411/2000).

La Corte costituzionale con la sentenza 87/75 aveva, inoltre, dichiarato incostituzionale l’art. 10 della L. 555/1912 che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che si sposava con straniero.

Si ritiene, quindi, che colei che si sia sposata con uno straniero e abbia perso la cittadinanza italiana in base alla previgente normativa, possa riacquistare detta cittadinanza con le modalità suindicate.

I figli potranno anch’essi acquistare la cittadinanza italiana secondo quanto stabilito dall’art. 9 della L. 91/1992 e, nel caso specifico, in base alla lettera a) avendo risieduto legalmente da almeno tre anni in Italia.