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Articolo 253 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria

Dispositivo dell'art. 253 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le funzioni attribuite dal codice abrogato alla sezione istruttoria sono esercitate dalla corte di appello.

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