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Articolo 252 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Infermitą di mente sopravvenuta all'imputato

Dispositivo dell'art. 252 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.

2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.

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