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Articolo 244 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria

Dispositivo dell'art. 244 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:

  1. a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
  2. b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice;
  3. c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa.

2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

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