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Articolo 182 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Procedura in caso di insolvibilita

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 182 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

[1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma dell'articolo 660 del codice.

2. Al fine di accertare la effettiva insolvibilitā del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.]

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