Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 56 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazione con modalitą telematiche eseguita dal difensore

Dispositivo dell'art. 56 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. (1)La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:

  1. a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
  2. b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse e' stato nominato;
  3. c) il nome e cognome del destinatario;
  4. d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
  5. e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;
  6. f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall'art. 152 del c.p.p., il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!