1. (1)La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:
- a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
- b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse e' stato nominato;
- c) il nome e cognome del destinatario;
- d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
- e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;
- f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.
3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.
4. Ai fini previsti dall'art. 152 del c.p.p., il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.