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Articolo 152 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni richieste dalle parti private

Dispositivo dell'art. 152 Codice di procedura penale

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall’invio di copia dell’atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


__________________

(1) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Nel pieno rispetto del contraddittorio, in un processo di parti, il legislatore ha reso possibile anche alle parti private che hanno interesse di poter accedere alla notificazione degli atti.
Inoltre, per non gravare eccessivamente sulle strutture che sono addette alle notifiche, nell'ambito delle notificazioni da parte del difensore, il legislatore ha riconosciuto uguale valore tra la notifica effettuata con raccomandata e avviso di ricevimento e la notifica fatta tramite l’uso di posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (S.E.R.C.Q.).

Spiegazione dell'art. 152 Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha modificato anche l’art. 152 c.p.p., il quale prende in considerazione le notificazioni richieste dalle parti private (l’imputato, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

Con riferimento alle notificazioni di interesse delle parti private, queste possono essere effettuate nei seguenti modi:
  • la parte, o il difensore, può procedere alla notifica con l’invio di copia dell’atto in formato analogico con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  • oltre all’utilizzo della raccomandata A/R, la notifica può essere effettuata telematicamente anche dal difensore tramite l’uso della posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro servizio elettronico di recapito certificato (S.E.R.C.Q.).

In caso di notificazione a mezzo posta da parte del difensore, la notificazione si considera "perfezionata" con la ricezione della raccomandata secondo le norme dell’ordinamento postale. A tal riguardo, l’art. 56 delle disp. att. c.p.p. impone al difensore di documentare la spedizione con il deposito in cancelleria della copia dell’atto inviato, dell’attestazione di conformità dell’atto all’originale e l’avviso di ricevimento. Inoltre, il difensore deve anche precisare se l’atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.

Invece, con riguardo alle notificazioni telematiche effettuate dal difensore, la riforma Cartabia ha introdotto una nuova norma tra le disposizioni di attuazione del codice: l’art. 56 bis delle disp. att. c.p.p..
Ai sensi del nuovo art. 56 bis delle disp. att. c.p.p., l’avvocato deve redigere la relazione di notifica su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) ed allegato al messaggio inviato con la P.E.C.. La relazione di notifica deve avere il seguente contenuto: a) nome e cognome e dell’avvocato notificante; b) nome e cognome della parte che ha nominato l’avvocato notificante o nel cui interesse è stato nominato; c) nome e cognome del destinatario; d) il domicilio digitale a cui l’atto viene notificato; e) l’indicazione dell’elenco da cui tale domicilio digitale è stato estratto; f) l’ufficio giudiziario, l’eventuale sezione e il numero del procedimento.

In questo caso, il difensore deve documentare l’avvenuta notifica telematica con il deposito in cancelleria del duplicato informatico o della copia informatica dell’atto inviato, dell’attestazione di conformità dell’atto all’originale, la relazione di notifica e le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna generate dal sistema.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La disposizione di cui all’art. 152 c.p.p. viene adeguata al riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, con legittimazione del difensore anche all’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica nel caso in cui sia già consentito il ricorso alla raccomandata.
Viene conseguentemente introdotta una apposita disposizione di attuazione del codice, modellata, con i necessari adeguamenti, sulle collaudate formalità dettate dall’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, al fine di disciplinare la possibilità per i difensori di ricorrere alle modalità telematiche per la notificazione degli atti che altrimenti dovrebbero essere richiesti alla cancelleria.

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