La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha modificato anche l’art. 152 c.p.p., il quale prende in considerazione le
notificazioni richieste dalle parti private (l’
imputato, la
parte civile, il
responsabile civile, il
civilmente obbligato per la pena pecuniaria).
Con riferimento alle notificazioni di interesse delle parti private, queste possono essere effettuate nei seguenti modi:
-
la parte, o il difensore, può procedere alla notifica con l’invio di copia dell’atto in formato analogico con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
-
oltre all’utilizzo della raccomandata A/R, la notifica può essere effettuata telematicamente anche dal difensore tramite l’uso della posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro servizio elettronico di recapito certificato (S.E.R.C.Q.).
In caso di
notificazione a mezzo posta da parte del difensore, la notificazione si considera "perfezionata" con la ricezione della raccomandata secondo le norme dell’ordinamento postale. A tal riguardo, l’
art. 56 delle disp. att. c.p.p. impone al difensore di documentare la spedizione con il deposito in cancelleria della copia dell’atto inviato, dell’attestazione di conformità dell’atto all’originale e l’avviso di ricevimento. Inoltre, il difensore deve anche precisare se l’atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.
Invece, con riguardo alle
notificazioni telematiche effettuate dal difensore, la riforma Cartabia ha introdotto una nuova norma tra le disposizioni di attuazione del codice: l’
art. 56 bis delle disp. att. c.p.p..
Ai sensi del nuovo
art. 56 bis delle disp. att. c.p.p., l’avvocato deve redigere la
relazione di notifica su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) ed allegato al messaggio inviato con la P.E.C.. La relazione di notifica deve avere il seguente contenuto: a) nome e cognome e dell’avvocato notificante; b) nome e cognome della parte che ha nominato l’avvocato notificante o nel cui interesse è stato nominato; c) nome e cognome del destinatario; d) il domicilio digitale a cui l’atto viene notificato; e) l’indicazione dell’elenco da cui tale domicilio digitale è stato estratto; f) l’
ufficio giudiziario, l’eventuale sezione e il numero del procedimento.
In questo caso, il difensore deve
documentare l’avvenuta notifica telematica con il
deposito in cancelleria del duplicato informatico o della copia informatica dell’atto inviato, dell’attestazione di conformità dell’atto all’originale, la relazione di notifica e le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna generate dal sistema.