[1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile č retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si č reso successivamente reperibile]