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Articolo 32 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 32 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

[1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile č retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si č reso successivamente reperibile]

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