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Articolo 107 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Liquidazione delle indennitą ai testimoni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 107 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[Il giudice, con provvedimento steso in margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennitą al testimone che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.]

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