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Articolo 106 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Disposizioni relative al testimone non comparso

Dispositivo dell'art. 106 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

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