Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
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1) estratto dell'atto di nascita;
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2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
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3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
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4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
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5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;
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5-bis) gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma(1).
Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(2)(3).
Note
(1)
Numero aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"). L'art. 35, comma 1 del medesimo D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha stabilito che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(2)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"). Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 16, comma 3. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".