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Articolo 13 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Albo dei consulenti tecnici

Dispositivo dell'art. 13 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164](1)(1)(3).

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24 bis(2)(3).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 34, lettera a) della L. 26 novembre 2021, n. 206.
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
(2) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, lett. a) D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata"). Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 13 e la modifica dell'art. 13, comma 4. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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